Decreto Cura Italia: cose da capire su credito e liquidità

Decreto Cura Italia: cose da capire su credito e liquidità

25 miliardi di euro per imprese e lavoratori. Flussi “attivati per 350 miliardi di euro”. Ne scrivevamo il 17 marzo scorso annunciando i dettagli del Decreto Cura Italia varato dal Governo. Una manovra che contempla anche “misure a sostegno di credito e liquidità per le imprese”. Misure che richiedono alcuni chiarimenti.

Cosa è previsto

In una nota, UNIC – Concerie Italiane spiega che l’art. 56 del decreto prevede:
– la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti alla data del 29 febbraio o del 17 marzo (se superiori). Tali importi non possono essere revocati, nemmeno in parte prima del 30 settembre 2020;
– la proroga alle stesse condizioni fino al 30 settembre dei prestiti non rateali con scadenza precedente;
– la sospensione fino al 30 settembre di rate/canoni di leasing in scadenza prima di tale data, di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale. “L’impresa può scegliere di chiedere la sospensione dell’intera rata/canone o solo della quota capitale. Tale sospensione è applicata anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico per le imprese beneficiarie della Nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali.”

Chi può accedere

“Possono accedere alla moratoria le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia. Senza distinzione di settore di appartenenza”. In altre parole, per la classificazione di queste ultime si fa riferimento alla definizione ufficiale della Commissione UE. Cioè, specifica UNIC, le microimprese sono aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o attivo patrimoniale inferiore a 2 milioni di euro. Mentre le PMI sono aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro. O, in alternativa al fatturato, un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro.

 

 

Come accedere

L’azienda deve inviare una comunicazione all’intermediario di riferimento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo, cioè). Occorre dichiarare per quale finanziamento si richiede la sospensione e di:
– aver subito una temporanea carenza di liquidità in conseguenza della diffusione dell’epidemia;
– soddisfare i requisiti per la qualifica come microimpresa o PMI;
– essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000, art. 47.
“L’azienda, al momento dell’inoltro della comunicazione, non deve avere posizioni debitorie deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute). E non deve avere rate scadute da più di 90 giorni.

Evento eccezionale

Covid-19 è riconosciuto come evento eccezionale. Quindi, può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che aveva già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenti. Il periodo di moratoria include la rata/canone in scadenza al 30 settembre. La moratoria è inoltre applicata anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico per le imprese beneficiarie della Nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali.

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