CRV e sospensione della produzione: chiarimenti per le concerie

CRV e sospensione della produzione: chiarimenti per le concerie

Il DCPM di domenica 22 marzo ha sancito lo stop delle attività produttive italiane ritenute “non essenziali”. E ha dato tempo fino a mercoledì 25 marzo per “completare le attività” in corso. Le concerie italiane, quindi, entro domani concluderanno i processi di produzione avviati la scorsa settimana e, rispettando le norme del DPCM pubblicato ieri, affronteranno la sospensione della produzione fino al 3 aprile. Ma erano necessari alcuni chiarimenti, relativi a determinati impianti connessi alla lavorazione della pelle.

UNIC precisa

In una nota, UNIC – Concerie Italiane precisa infatti alcuni aspetti molto importanti relativi al rispetto dell’ultimo DCPM. “Possono proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, se dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti”. La prosecuzione, in qualsiasi caso, va gestita “previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui si svolge l’attività. In altre parole, possono continuare “le attività specificamente relative al mantenimento in funzione degli impianti a ciclo continuo. Per esempio, depuratori aziendali biologici a piè di fabbrica, impianti termici ad olio diatermico”.

Altre attività

“Possono proseguire – spiega UNIC – le attività essenziali necessarie per il pagamento degli stipendi e gli altri adempimenti amministrativi nei confronti dei lavoratori, in quanto contabili”. Attività, comunque, inerenti “l’assistenza e la previdenza sociale, nonché’ gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità di vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti” dei lavoratori. Infine, possono essere svolte le attività di “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti. Per esempio: “La ricezione di beni ordinati prima dell’ordinanza e provenienti dai fornitori e il loro stoccaggio nei magazzini aziendali, sia in quanto attività espressamente autorizzate nell’allegato 1 al DPCM, sia in quanto attività comunque essenziali in conseguenza dei rischi conseguenti al mancato stoccaggio e messa in sicurezza di merci deperibili”.

La comunicazione al Prefetto

“È comunque sempre necessario – conclude UNIC – comunicare, con modalità che provano la ricezione (PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno), al Prefetto della Provincia in cui l’attività è svolta, la tipologia di attività che si intende proseguire, il luogo e l’indicazione del numero e mansioni dei lavoratori impegnati e dei motivi essenziali che ne impongono lo svolgimento”.

 

 

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