Keu: i conciatori vincono il ricorso contro la Regione Toscana

Keu: i conciatori vincono il ricorso contro la Regione Toscana

Vicenda Keu: con la sentenza 10458/25 depositata il 30 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo. La decisione conferma che Consorzio Aquarno e Consorzio Depuratore di Santa Croce non sono responsabili della contaminazione del sito di Bucine (in provincia di Arezzo) legata ai rifiuti Keu.  Tali aziende pertanto non dovranno farsi carico della bonifica del sito di Bucine.

Il ricorso

Il ricorso era stato presentato da Regione Toscana e Provincia di Arezzo contro le imprese che -secondo la interpretazione degli stessi enti  – avrebbero concorso nella responsabilità della gestione del rifiuto da loro prodotto insieme allo smaltitore, cioè l’azienda Lerose. Con la sentenza il Consiglio di Stato ha rilevato, tra l’altro, che – sulla base dei provvedimenti della Provincia di Pisa n.1732/2013 e n.2566/2014 – il Keu poteva essere conferito presso l’impianto di Lerose a Pontedera e “tale impianto era certamente abilitato a ricevere Keu”.

La sentenza

La sentenza evidenzia che “nulla può essere rimproverato al Consorzio Aquarno sulla scelta unilaterale di Lerose di trasferire i fanghi, conferiti presso l’impianto di Pontedera, nell’impianto di Bucine. Nel contempo, la società produttrice dei fanghi (Aquarno) ben poteva conferirli senza l’esecuzione di previo test di cessione sul rifiuto, per l’attività di recupero costituita dalla realizzazione di materiale per l’edilizia, come previsto dall’AIA”. I giudici hanno altresì escluso che Aquarno fosse tenuto a controllare le attività di recupero poste in essere da Lerose. “Non poteva ingerirsi nel processo di recupero dei rifiuti  – posto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore dell’impianto  -, neppure per verificare la effettiva produzione di conglomerato cementizio, finalità di recupero per il quale l’impianto era espressamente autorizzato”.

 

 

“Non tenuto a prevedere e prevenire”

La sentenza evidenzia che Aquarno non era tenuto “a prevedere e prevenire persino condotte illecite altrui che esulano peraltro dalla propria sfera di controllo”. Inoltre, ha “legittimamente confidato nel corretto recupero del rifiuto nel processo produttivo, conformemente al titolo autorizzatorio, per la realizzazione di conglomerati cementizi per i quali non era richiesto il test di cessione”.

Esclusa qualsiasi responsabilità sulla bonifica

Si evidenzia inoltre che “il Consorzio Aquarno non aveva la giuridica possibilità di verificare che il Keu venisse effettivamente impiegato nelle attività di recupero pattuite nel contratto dal 2012, non potendosi ingerire nella sfera di controllo del gestore dell’impianto neppure in forza degli obblighi che ricadono sul produttore di un rifiuto secondo il principio della responsabilità condivisa ed estesa”. Il Consiglio di Stato, quindi, ha escluso la colpa in vigilando di Aquarno in ordine al recupero dei rifiuti conferiti a Pontedera. La sentenza esclude qualsiasi condotta di Aquarno “che dal punto di vista causale abbia concorso all’inquinamento del sito di Bucine in termini di aumento del rischio”. La sentenza esclude qualsiasi responsabilità sulla bonifica anche da parte del Consorzio Depuratore di Santa Croce.

Foto Shutterstock

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