La conta dei danni

I ripetuti rifiuti di BolognaFiere hanno bloccato l’esigenza di anticipare Lineapelle, una cliente di fatto respinta. Ora la mostra, dopo 28 anni, si è  spostata a Milano (prossima edizione: dal 10 al 12 settembre, Rho-Pero ). Partiranno probabilmente azioni legali dal resto del mondo contro il quartiere felsineo (socio di minoranza di Lineapelle), dove qualcuno avrebbe operato senza la dovuta buona fede, come previsto -dicono gli avvocati- dall’art. 1337 del codice civile. Di fatto è stata tenuta ferma al palo per 5 mesi Lineapelle, la più importante rassegna al mondo di pelli, materiali e componenti destinati alla moda e al lusso, costringendo espositori e visitatori a versare caparre agli hotel, firmare clausole con gli allestitori degli stand, organizzare attività e programmazioni che ora devono essere disdette: “L’entità del risarcimento – afferma Gian Piero Geminiani, legale – può essere enorme, qualora il giudice dovesse riconoscere il danno subìto dagli  operatori. Ciò sarà automaticamente ribaltato su BolognaFiere. L’entità dipenderà dal numero di quanti avevano prenotato gli hotel anticipando la caparra, gli aerei, concluso contratti con gli allestitori ecc”. Eppure per anni Lineapelle ha chiesto e sollecitato l’anticipazione da ottobre a settembre, ottenendo in risposta silenzio, rifiuti o proposte alternative fuori dalla logica di mercato. La domanda mondiale di fascia alta d’altronde consiglia da molto tempo una sede prestigiosa e moderna, in una delle capitali della moda,cioè Milano. L’opposizione del socio di minoranza, BolognaFiere, è sembrata perciò ingiustificata; oltretutto “gli esponenti bolognesi appaiono in palese conflitto di interesse – spiega l’avv.  Geminiani –  perchè siedono anche nel board di BolognaFiere e la loro opposizione al cambiamento risponde all’interesse dell’ente locale anzichè di Lineapelle. A parer mio, corrono il rischio di un’azione di responsabilità (art. 2391 cod. civ.). Invero, nel momento in cui, 14 anni fa, BolognaFiere decise di entrare con una quota di minoranza nel capitale di una società cliente, avrebbe dovuto anteporre gli interessi del cliente ai propri, fare di tutto – come previsto nello statuto – per assecondare le date volute dagli espositori rappresentati dal socio di maggioranza o quantomeno astenersi da operazioni in conflitto”.
Tratto da MdP La Conceria, n.14/2014

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